
Strutture ricettive: entra in vigore la Banca Dati Nazionale.
Se gestisci una struttura ricettiva, è importante essere aggiornati sui recenti cambiamenti alle regolamentazioni legate alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive. La normativa impone nuovi requisiti e procedure per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati, il cui obiettivo è migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle attività turistiche in Italia.
Cos'è la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive?
La Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive è un sistema di registrazione che raccoglie informazioni su alberghi, bed & breakfast, case vacanza e altre strutture ricettive in Italia. Il suo scopo è quello di centralizzare i dati di tutte le strutture che offrono servizi di alloggio, facilitando così il monitoraggio e la gestione del settore turistico. La banca dati è inoltre uno strumento fondamentale per la lotta all’abusivismo e per garantire la conformità normativa.
L'entrata in vigore della Banca Dati Nazionale.
A partire dal 3 Settembre 2024 è ufficialmente attiva la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), uno strumento chiave per migliorare la gestione delle strutture turistiche e delle locazioni brevi in Italia. Grazie al portale telematico del Ministero del Turismo, i titolari di strutture ricettive e i locatori possono ora richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale), come previsto dalle nuove disposizioni normative.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è obbligatorio per tutte le strutture turistiche e immobili destinati a locazioni brevi, e dovrà essere ottenuto entro i termini indicati nelle FAQ disponibili sul sito del Ministero del Turismo.
È obbligatorio per le seguenti categorie:
Attraverso il sito ufficiale BDSR del Ministero del Turismo, è possibile accedere al sistema, richiedere il CIN e inserire i dati necessari per conformarsi alle nuove regole.

Le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o a locazioni per finalità turistiche devono rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti dal D.L. n. 145/2023, anche se l'attività è stata avviata prima dell’entrata in vigore dell'art. 13-ter. Questi contratti si riferiscono alla messa a disposizione dell'immobile senza servizi aggiuntivi, tranne quelli connessi all'uso dell'immobile, come la fornitura di biancheria o la pulizia dei locali, previsti per le locazioni brevi.
Requisiti di sicurezza obbligatori:
Le unità gestite in forma imprenditoriale devono anche rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti secondo le normative statali e regionali vigenti.